Sez. 3, Sentenza n. 7513 del 16/07/1999 (Rv. 528678 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - DENTISTI ED ODONTOTECNICI | Procedimento disciplinare - Provvedimento di archiviazione della denuncia - Natura giurisdizionale - Esclusione - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - DENTISTI ED ODONTOTECNICI
Il provvedimento con il quale la Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie abbia disposto l'archiviazione della denuncia presentata da un privato (nella specie, un odontoiatra, nei confronti di alcuni colleghi), stabilendo, conseguentemente, di non esercitare l'azione disciplinare, non ha natura giurisdizionale (al pari del decreto di archiviazione emesso in sede penale dal GIP), può essere in ogni momento revocato dall'organo che l'ha emesso (attesine i caratteri di non definitività e non decisorietà) e non può essere oggetto di ricorso per cassazione. Pertanto, il soggetto che, infruttuosamente, abbia investito con la propria denuncia l'organo predetto della questione disciplinare può soltanto sollecitare il Ministero della Sanità (ovvero il procuratore della Repubblica) ad introdurre il procedimento disciplinare dinanzi alla Commissione stessa nell'esercizio delle facoltà riconosciutegli dalla legge.
Riferimenti normativi: Legge 13/09/1946 num. 233 art. 18 lett. B, Legge 05/04/1950 num. 221, Legge 13/03/1958 num. 296 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)