Sez. U, Sentenza n. 26809 del 19/12/2009 (Rv. 610548 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Speciale ipotesi di archiviazione prevista dall'art. 16, comma 5 - Bis, d.lgs. n. 109 del 2006 - Natura amministrativa - Conseguenze - Revocabilità - Motivazione della revoca - Necessità.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, il provvedimento di archiviazione previsto dall'art. 16, comma 5-bis, del d.lgs. n. 109 del 2006, rimesso al potere discrezionale del P.G. presso la Corte di Cassazione, ha natura amministrativa, con la conseguenza che non assume il carattere della definitività peculiare delle pronunce giurisdizionali aventi contenuto decisorio, e può, invece, essere successivamente revocato dallo stesso organo che l'ha emesso. La revoca resta soggetta all'obbligo di motivazione, essendo necessario esplicitare le ragioni che giustificano la nuova determinazione amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/02/2006 num. 109 art. 16, Costituzione art. 24, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)