Sez. L - , Ordinanza n. 28412 del 14/12/2020 (Rv. 659958 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Art. 44, comma 9, del c.c.n.l. comparto sanità del 1.9.1995 - Delega alla contrattazione decentrata concernente l'estensione dell'indennità giornaliera di cui al comma 6 al personale del ruolo sanitario diverso da quello infermieristico - Limiti - Clausole della contrattazione decentrata adottate in difformità dalla delega - Conseguenze.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
L'art. 44, comma 9, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 delega la contrattazione decentrata, in una delimitata cornice di spesa, ad estendere l'erogazione dell'indennità giornaliera di cui al precedente comma 6 agli operatori del ruolo sanitario diversi dal personale infermieristico, purché impiegati nei servizi indicati nello stesso comma 6. Pertanto, le clausole di detta contrattazione che, in difformità dalla delega, introducano nuove indennità legate a particolari condizìoni di lavoro ovvero estendano l'indennità di cui al citato comma 6 al personale del ruolo sanitario operante in servizi diversi da quelli indicati nel medesimo comma, sono nulle e non possono essere applicate ai sensi dell'art. 45, comma 4, del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997, "ratione temporis" vigente.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 01/09/1995 art. 44 com. 6, Contr. Coll. 01/09/1995 art. 44 com. 9, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 45 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/11/1997 num. 396 art. 1, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40, Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)