diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2435 del 21/03/1996 (Rv. 496479 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE | Difetto di legittimazione processuale - Regolarizzazione del contraddittorio nel corso del processo - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496479-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE

Il principio, consacrato dall'art. 182 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di legittimazione processuale può ovviarsi in ogni stato e grado del processo, non può trovare applicazione ove si sia già verificata una decadenza; quando, cioè il giudice di merito abbia già rilevato l'irregolarità della posizione processuale della parte, e quindi del contraddittorio, e ne abbia tempestivamente contrastato la relativa eccezione, prima dell'apprezzamento di essa da parte del giudice, deve ritenersi irrimediabilmente decaduta dalla facoltà di regolarizzare il contraddittorio in un fase successiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)