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Sez. 2, Sentenza n. 2329 del 30/03/1983 (Rv. 427180 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE - PRODUZIONE DELL'ATTO DI RATIFICA DELL'OPERATO DEL FALSUS PROCURATOR IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO - MANCATA ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE - RELATIVA PRONUNCIA SULLA IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA E DELLA IMPUGNAZIONE PER DIFETTO DI RAPPRESENTANZA - SUCCESSIVA PRODUZIONE DELL'ATTO DI NOTIFICA - EFFICACIA SANATORIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427180-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE - PRODUZIONE DELL'ATTO DI RATIFICA DELL'OPERATO DEL FALSUS PROCURATOR IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO - MANCATA ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE - RELATIVA PRONUNCIA SULLA IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA E DELLA IMPUGNAZIONE PER DIFETTO DI RAPPRESENTANZA - SUCCESSIVA PRODUZIONE DELL'ATTO DI NOTIFICA - EFFICACIA SANATORIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*

Il principio, secondo cui la produzione in ogni stato e grado di giudizio dell'atto di ratifica dell'operato del falsus procurator vale non solo a rendere regolare il contraddittorio ma anche a sanare retroattivamente le irregolarità che inficiano i precedenti gradi di giudizio, non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il giudice, senza avvalersi del potere meramente facoltativo e discrezionale di concedere un termine per la Costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza (o l'assistenza o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni), abbia rilevato il difetto di rappresentanza (o di assistenza o delle necessarie autorizzazioni) pronunciandosi sulla improponibilità della domanda o della impugnazione, con la conseguenza che la successiva produzione dell'atto ratificante non può sortire alcun effetto per essersi già verificata la decadenza che impedisce sia l'Esercizio della facoltà del giudice di concedere un termine per la regolarizzazione, sia la possibilità stesso della sanatoria. (V 4366/76, mass n 383070; (V 1128/73, mass n 363622).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)