Sez. 1, Sentenza n. 4366 del 20/11/1976 (Rv. 383070 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - PRODUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - EFFICACIA SANATORIA RETROATTIVA - LIMITI - MANCATA ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - PRODUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - EFFICACIA SANATORIA RETROATTIVA - LIMITI - MANCATA ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il principio secondo cui l'autorizzazione o l'approvazione a stare in giudizio, prodotta per la prima volta in Cassazione, di un ente pubblico, vale non solo a rendere regolare il contraddittorio in quella Sede, ma anche a sanare, operando retroattivamente, le irregolarita che inficiano i precedenti giudizi, non puo trovare applicazione nei casi in cui il giudice del merito abbia rilevato la Mancanza della capacita processuale per il difetto di autorizzazione o di approvazione e ne abbia tratto le dovute conseguenze. Ne il fatto che il giudice abbia omesso di assegnare un termine alla parte per il rilascio della necessaria autorizzazione, ai sensi dell'art 182 capoverso cod proc civ, puo essere motivo di ricorso per Cassazione. (nella specie trattavasi del controllo di legittimita sulla deliberazione del comune di stare in giudizio, da parte dell'apposita commissione provinciale di controllo, ai sensi degli artt 78 e 79 del decreto del Presidente della regione siciliana 29 ottobre 1955 n 6). (V 1128/73, mass n 363622).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 79, Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 80, Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 81, Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 82, Legge Reg. Sicilia 15/03/1963 num. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)