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Sez. 2, Sentenza n. 5467 del 08/11/1985 (Rv. 442676 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - ANIMUS TURBANDI - IN GENERE - NOZIONE - PERSEGUIMENTO DI UN FINE DIVERSO DA QUELLO DI ARRECARE PREGIUDIZIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442676-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - ANIMUS TURBANDI - IN GENERE - NOZIONE - PERSEGUIMENTO DI UN FINE DIVERSO DA QUELLO DI ARRECARE PREGIUDIZIO - IRRILEVANZA.*

L'elemento psicologico della molestia possessoria - la quale può risolversi anche in un'alterazione fisica dello stato di fatto che importi una diminuzione del godimento ai danni del possessore - consiste nella volontarietà del fatto compiuto a detrimento dell'altrui possesso e nella consapevolezza che esso realizza, contro la volontà del possessore, una contrazione, modificazione o limitazione dell'Esercizio di tale possesso e non può essere escluso per il fatto che l'agente abbia perseguito un fine diverso da quello specifico di arrecare pregiudizio o non abbia previsto le concrete ed ulteriori conseguenze della sua Azione. (Conf 3077/80, mass n 406835).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)