Sez. 2, Sentenza n. 5467 del 08/11/1985 (Rv. 442676 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - ANIMUS TURBANDI - IN GENERE - NOZIONE - PERSEGUIMENTO DI UN FINE DIVERSO DA QUELLO DI ARRECARE PREGIUDIZIO - IRRILEVANZA.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - ANIMUS TURBANDI - IN GENERE - NOZIONE - PERSEGUIMENTO DI UN FINE DIVERSO DA QUELLO DI ARRECARE PREGIUDIZIO - IRRILEVANZA.*
L'elemento psicologico della molestia possessoria - la quale può risolversi anche in un'alterazione fisica dello stato di fatto che importi una diminuzione del godimento ai danni del possessore - consiste nella volontarietà del fatto compiuto a detrimento dell'altrui possesso e nella consapevolezza che esso realizza, contro la volontà del possessore, una contrazione, modificazione o limitazione dell'Esercizio di tale possesso e non può essere escluso per il fatto che l'agente abbia perseguito un fine diverso da quello specifico di arrecare pregiudizio o non abbia previsto le concrete ed ulteriori conseguenze della sua Azione. (Conf 3077/80, mass n 406835).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)