Sez. 2, Sentenza n. 1620 del 14/02/1987 (Rv. 451032 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - ANIMUS TURBANDI - IN GENERE - NOZIONE - ESTREMI - INTENTO DI ARRECARE AD ALTRI UN PREGIUDIZIO - CONVINCIMENTO DI ESERCITARE UN PROPRIO DIRITTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - ANIMUS TURBANDI - IN GENERE - NOZIONE - ESTREMI - INTENTO DI ARRECARE AD ALTRI UN PREGIUDIZIO - CONVINCIMENTO DI ESERCITARE UN PROPRIO DIRITTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Per integrare l'elemento psicologico della molestia possessoria (animus turbandi) è sufficiente la coscienza e volontà di compiere un atto che implichi l'alterazione dell'altrui possesso, contro il divieto espresso o anche solo presunto del possessore, senza che occorra la specifica intenzione di recare ad altri un pregiudizio e restando irrilevante la convinzione dell'agente di esercitare un proprio diritto. (Conf 5467/85, mass n 442676; (Conf 1800/84, mass n 433869; (Conf 3077/80, mass n 406835; (Conf 1283/76, mass n 379973).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)