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Sez. L, Sentenza n. 4677 del 10/08/1979 (Rv. 401222 - 01)

PROFESSIONISTI - GEOMETRI - DIRITTO DI RISCATTO, NEI CONFRONTI DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI, DELLE ANNUALITA DI CONTRIBUZIONE NECESSARIE PER LA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - ESERCITABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401222-01

PROFESSIONISTI - GEOMETRI - DIRITTO DI RISCATTO, NEI CONFRONTI DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI, DELLE ANNUALITA DI CONTRIBUZIONE NECESSARIE PER LA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - ESERCITABILITA - CONDIZIONI.*

Il diritto di riscattare nei confronti della cassa nazionale di previdenza e assistenza dei Geometri, le annualita di contribuzione necessarie per la maturazione del diritto alla pensione presuppone, a norma dell'art 36 della legge 4 febbraio 1967 n 37, oltre alla iscrizione alla cassa ed al raggiungimento dell'eta di quarantacinque anni all'1 marzo 1967 (data di entrata in vigore della legge) il requisito formale della ininterrotta iscrizione all'albo dei Geometri per il periodo corrispondente alle annualita da riscattare, e non anche dell'effettivo Esercizio dell'attivita professionale. Tale continuita di iscrizione all'albo non viene meno a seguito di un provvedimento di sospensione per morosita nel pagamento dei contributi, ove la morosita venga sanata, con effetto retroattivo, col pagamento dei contributi arretrati. (V 761/77, mass n 384358; (V 2352/75, mass n 376205).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 10 CORTE COST., Legge 03/08/1949 num. 536 art. 2, Legge 24/10/1955 num. 990 art. 3, Legge 04/02/1967 num. 37 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)