Sez. L, Sentenza n. 5542 del 12/11/1985 (Rv. 442741 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - INDENNITÀ PREVISTA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA AVENTE UNA FINALITÀ RETRIBUTIVA ED UNA FINALITÀ RISARCITORIA - QUANTIFICAZIONI DELL'ENTITÀ DI CIASCUNA COMPONENTE - RIFERIMENTO AL CRITERIO EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INDENNITÀ DI TRASFERTA PREVISTE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELL'A.C.E.A.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - INDENNITÀ PREVISTA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA AVENTE UNA FINALITÀ RETRIBUTIVA ED UNA FINALITÀ RISARCITORIA - QUANTIFICAZIONI DELL'ENTITÀ DI CIASCUNA COMPONENTE - RIFERIMENTO AL CRITERIO EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INDENNITÀ DI TRASFERTA PREVISTE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELL'A.C.E.A.*
Ove un'indennità prevista dalla contrattazione collettiva in favore del lavoratore persegua contemporaneamente una finalità retributiva della maggiore penosità di un particolare tipo di prestazione lavorativa ed una finalità risarcitoria di ristoro del lavoratore dalle maggiori spese sostenute nell'interesse del datore di lavoro in occasione dell'espletamento di una particolare attività, il giudice del merito, allo scopo di quantificare la entità di ciascuna delle due componenti predette, può - in Mancanza di elementi ricavabili dalla stessa contrattazione collettiva - far riferimento al criterio previsto dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 che fissa la base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale stabilendo che per retribuzione deve intendersi tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro od in natura, ma che sono escluse da tale retribuzione imponibile le somme corrisposte a titolo di diaria od indennità di trasferta limitatamente al cinquanta per cento. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che - al fine della Determinazione dell'indennità di anzianità - aveva escluso del tutto la natura retributiva - affermando invece l'integrale natura risarcitoria - dell'indennità di trasferta prevista dall'accordo aziendale 31 agosto 1945 in favore dei lavoratori dipendenti dell'a.C.e.A.). (V 635/84, mass n 432906; (V 718/83, mass n 425457; (V 4664/79, mass n 401208).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)