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Sez. L, Sentenza n. 4664 del 10/08/1979 (Rv. 401208 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CALCOLO - CRITERI - RIMBORSO A PIE DI LISTA - INCLUSIONE O ESCLUSIONE - PRESUPPOSTI RISPETTIVI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (USO DELLA AUTOVETTURA PERSONALE DA PARTE DEI DIPENDENTI; INDENNITA CHILOMETRICA E INDENNITA FISSA MENSILE).*
Stato
decisa il 1979-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401208-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CALCOLO - CRITERI - RIMBORSO A PIE DI LISTA - INCLUSIONE O ESCLUSIONE - PRESUPPOSTI RISPETTIVI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (USO DELLA AUTOVETTURA PERSONALE DA PARTE DEI DIPENDENTI; INDENNITA CHILOMETRICA E INDENNITA FISSA MENSILE).*

Affinche ai sensi dell'art 27, terzo comma, DPR 30 maggio 1955 n 797 e, successivamente, dell'art 12, terzo comma, legge 30 aprile 1969 n 153 - un'erogazione pecuniaria sia, siccome 'rimborso a pie di listà, esclusa dalla contribuzione verso gli enti previdenziali, occorre che siano provati, in maniera particolarmente rigorosa quando trattisi d'indennita fissa liquidata forfettariamente, il nesso causale e la corrispondenza quantitativa tra le spese sostenute dal dipendente per l'esecuzione o in occasione del lavoro e la somma corrispostagli dal datore di lavoro. Nel dubbio circa la natura di un'indennita, avente i caratteri di un'erogazione obbligatoria e continuativa, espressa in somma fissa e preordinata, vale quella presunzione di onerosita, operante nel rapporto di lavoro e intesa a ricomprendere nella retribuzione ogni elemento patrimoniale d'incerta natura che presenti quei connotati. Lo stabilire se un'indennita sia al lavoratore versata come rimborso di spese o a titolo di retribuzione costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e insindacabile in Sede di legittimita, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (nella specie, era stato accertato che il datore di lavoro versava ai dipendenti venditori, che usavano la propria autovettura per l'esecuzione della prestazione lavorativa, oltre ad un'indennita chilometrica, un'indennita fissa mensile per rimborso forfettario delle spese cosiddette fisse. La suprema Corte nell'enunciare lo esposto principio di diritto ha confermato la decisione dei giudici di appello affermare l'assoggettabilita a contribuzione di tale indennita). (V 5123/77, mass n 388740; (V 1455/71, mass n 351748).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27 com. 3, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)