diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 718 del 26/01/1983 (Rv. 425457 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - RIMBORSO DI SPESE - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425457-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - RIMBORSO DI SPESE - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

La retribuzione comprende tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, indipendentemente dalle ragioni o motivi per cui il pagamento è effettuato, e quindi anche se questo non è diretto a compensare determinate e specifiche prestazioni di lavoro, salvo che le erogazioni trovino fondamento in una causa autonoma, ancorché occasionata dal rapporto di lavoro. Tra queste ultime erogazioni rientra il rimborso di spese, che postula l'esistenza di una spesa effettuata dal lavoratore nello interesse del datore di lavoro, e cioè un anticipo di spesa, occasionato da esigenze straordinarie e spesso imprevedibili, come tale non diretto a soddisfare esigenze del prestatore connesse alla prestazione lavorativa. (V 3749/82, mass n 421706; (V 2899/82, mass n 420793; (V 718/81, mass n 411188).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)