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Sez. L, Sentenza n. 10236 del 04/05/2009 (Rv. 608212 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa illegittimo - Conseguenze - "Mora credendi" del datore - Sussistenza - Onere del lavoratore di offrire la prestazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608212-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la "mora credendi" del datore di lavoro; ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad offrire la propria prestazione ed il datore medesimo è tenuto a sopportare il rischio dell'estinzione dell'obbligo di esecuzione della prestazione.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)