Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23333 del 16/11/2016 (Rv. 642022 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IRAP - Medico "intra moenia" - Assoggettamento - Esclusione - Fondamento - Istanza di rimborso d'imposta - Legittimazione -- Esclusione. - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IRAP, l'attività libero professionale del medico ospedaliero svolta "intra moenia" rientra nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, sicché è illegittima la trattenuta IRAP operata dall'ASL sui relativi onorari; tuttavia, quel medico, in quanto estraneo al rapporto tributario intercorrente tra la ASL e l'Amministrazione finanziaria, non è legittimato, neppure in qualità di sostituito d'imposta, a richiedere a quest'ultima il rimborso della somma non dovuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non si era pronunciata sull'eccezione, sollevata dall'Amministrazione finanziaria, di carenza di legittimazione attiva del medico a richiedere il rimborso IRAP).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)