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Sez. L - , Ordinanza n. 32333 del 13/12/2018 (Rv. 652032 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI | Prestazioni sanitarie in regime di “intra moenia” - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Incidenza sugli onorari professionali - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652032-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI

In tema di attività sanitaria intramuraria, deve escludersi che l'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) configuri un parametro per la determinazione degli onorari spettanti ai dirigenti medici, atteso che il disposto dell'art. 4 comma 2, lett. g), del c.c.n.l. dell'Area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN, adottato l'8 giugno 2000, riserva alla contrattazione integrativa la fissazione dei criteri generali relativi all'attribuzione dei compensi ai dirigenti, mentre l'individuazione della predetta imposta come parametro che concorre a determinare le tariffe professionali è riconducibile ad una scelta unilaterale aziendale, in assenza di negoziazione collettiva.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 08/06/2000 art. 4 com. 2 lett. G, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 54 com. 1, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 57 com. 1, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)