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Sez. 5, Sentenza n. 19515 del 19/12/2003 (Rv. 569085 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Base imponibile - Criteri di valutazione - Ex art. 5 D. Lgs n. 504 del 1992 - Possibilità di utilizzazione di altri criteri - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569085-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, i parametri per la determinazione del valore dell'area fabbricabile sono fissati esclusivamente dall'art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 504 del 1992, che non fa riferimento né al prezzo di compravendita dell'immobile né alla godibilità dell'edificio in corso di costruzione (In applicazione di tale principio, la Corte ha altresì cassato la sentenza del giudice di merito che, nella sua decisione, non aveva tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art. 5 cit. e non aveva considerato che l'area fabbricabile faceva parte di una zona ricompresa in un piano di edilizia economica e popolare, gravata da vincoli di destinazione urbanistica, e che il riferimento al valore dei terreni circostanti avrebbe dovuto riguardare specificamente quelli aventi analoghe caratteristiche).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)