Sez. 5 - , Sentenza n. 33221 del 16/12/2019 (Rv. 656375 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | TIA2 - Delibera comunale attributiva di una tariffa maggiore per le aree produttive rispetto alle abitazioni - Illegittimità e non conformità al principio “chi inquina paga” - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tariffa integrata ambientale (c.d. TIA2), la delibera comunale, che attribuisca una tariffa maggiore per le aree produttive rispetto alle abitazioni sulla base del cd. metodo normalizzato ex d.P.R. n. 158 del 1999, non è illegittima perché viziata per eccesso di potere o per violazione di legge, né si pone in contrasto con il principio comunitario del "chi inquina paga", in quanto funzionale alla finalità di agevolare le utenze domestiche, perseguita dagli artt. 49, comma 10, del d.lgs. n. 22 del 1997 e 238, comma 7, del d.lgs. 152 del 2006, attraverso l'addebito a quelle non domestiche dei costi ad esse non imputati, in applicazione del principio dell'integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49, DPR 27/04/1999 num. 158 art. 4, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)