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Sez. L, Sentenza n. 2818 del 05/04/1990 (Rv. 466430 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE - ASSENZA DEL LAVORATORE PER MALATTIA - IRREPERIBILITÀ ALLA VISITA DOMICILIARE - RILEVANZA - CAUSA LEGITTIMANTE IL LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ DI PER SÈ - ESCLUSIONE - INCIDENZA SUL REGIME PROBATORIO DELLA GIUSTIFICAZIONE DELL'ASSENZA - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466430-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE - ASSENZA DEL LAVORATORE PER MALATTIA - IRREPERIBILITÀ ALLA VISITA DOMICILIARE - RILEVANZA - CAUSA LEGITTIMANTE IL LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ DI PER SÈ - ESCLUSIONE - INCIDENZA SUL REGIME PROBATORIO DELLA GIUSTIFICAZIONE DELL'ASSENZA - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*

La circostanza che il lavoratore assente per malattia si renda irreperibile alla visita domiciliare di controllo, mentre rileva oltre che a fini previdenziali - nei rapporti con l'ente competente all'erogazione delle prestazioni dovute in caso di malattia - a quelli disciplinari - quali violazione dell'Obbligo, sussistente anche rispetto al datore di lavoro, di sottoporsi al controllo sanzionabile, anche in relazione alla particolare gravità del caso, con il licenziamento - non comporta di per sè che sia ingiustificata l'assenza del lavoratore, quale causa legittimante il licenziamento, né di conseguenza, a tal fine, incide sul regime probatorio della giustificazione dell'assenza ed in particolare non determina alcuna inversione dei relativi oneri, rimanendo comunque incombente sul lavoratore quello della dimostrazione della sussistenza della malattia ed essendo consentito al datore di lavoro di fornire la prova contraria. Tale Onere, tuttavia, non può ritenersi assolto dal secondo alla stregua della pura e semplice allegazione della circostanza suddetta o dell'accertamento della medesima, allorché il lavoratore abbia comunicato e documentato, con apposito certificato medico, il proprio stato morboso, senza che sia stata dimostrata l'incompatibilità, con la natura e la gravità di questo, dell'allontanamento dal domicilio. (V 3796/84, mass n 435765; (V 358/83, mass n 425161).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2698, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 15 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)