Sez. 2, Sentenza n. 6606 del 18/04/1983 Ud. (dep. 14/07/1983) Rv. 159932 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RICOGNIZIONE - IN GENERE - RICOGNIZIONE PERSONALE - EFFETTUATA DAL GIUDICE - PRECEDUTA DA RICONOSCIMENTO IN SEDE DI POLIZIA - VALORE PROBATORIO.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RICOGNIZIONE - IN GENERE - RICOGNIZIONE PERSONALE - EFFETTUATA DAL GIUDICE - PRECEDUTA DA RICONOSCIMENTO IN SEDE DI POLIZIA - VALORE PROBATORIO.*
La ricognizione personale eseguita davanti al magistrato con l'osservanza delle modalità previste nell'art. 360 cod. proc. pen., non è sminuita nel suo valore probatorio da precedenti eventuali riconoscimenti davanti agli organi di polizia, giacché tale norma prevede appunto che alla ricognizione formale possa essere chiamato chi ha avuto in precedenza occasione di veder la persona da riconoscere, mentre spetta, ovviamente, al giudice la valutazione del grado di attendibilità. (Conf mass n 146046).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)