Sez. 1, Sentenza n. 9699 del 30/05/1980 Ud. (dep. 23/09/1980) Rv. 146046 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - AVANTI A MAGISTRATO - PRECEDENTE RICONOSCIMENTO IN SEDE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - PRECLUSIONE O DIMINUZIONE DEL VALORE PROBATORIO - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - AVANTI A MAGISTRATO - PRECEDENTE RICONOSCIMENTO IN SEDE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - PRECLUSIONE O DIMINUZIONE DEL VALORE PROBATORIO - ESCLUSIONE.*
La ricognizione personale davanti al magistrato, con l'osservanza delle modalita previste dall'art 360 cod proc pen, non e preclusa ne diminuita nel suo valore probatorio da precedenti eventuali riconoscimenti innanzi agli organi di polizia, giacche la norma citata prevede che alla ricognizione formale possa essere chiamato anche chi ha avuto prima occasione di vedere la persona da riconoscere, con l'unico Obbligo di dichiarare tale eventualita. (V mass n 103331).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)