Sez. 2, Sentenza n. 5683 del 19/01/1985 Ud. (dep. 07/06/1985) Rv. 169685 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE PERSONALE DAVANTI AL MAGISTRATO - PRECEDENTE RICONOSCIMENTO DAVANTI AGLI ORGANI DI POLIZIA - VALORE PROBATORIO PRECLUSO O SMINUITO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: PRIMA RICOGNIZIONE IRRITUALE DAVANTI AI CARABINIERI.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE PERSONALE DAVANTI AL MAGISTRATO - PRECEDENTE RICONOSCIMENTO DAVANTI AGLI ORGANI DI POLIZIA - VALORE PROBATORIO PRECLUSO O SMINUITO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: PRIMA RICOGNIZIONE IRRITUALE DAVANTI AI CARABINIERI.*
La ricognizione personale davanti al magistrato, con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 360 cod. proc. pen., non è preclusa né sminuita nel suo valore probatorio da precedenti eventuali riconoscimenti innanzi agli organi di polizia, giacché la norma citata prevede che alla ricognizione formale possa essere chiamato anche chi ha avuto prima occasione di vedere la persona da riconoscere, con l'unico Obbligo di dichiarare tale eventualità (nella specie è stato escluso che la prima ricognizione, avvenuta innanzi ai carabinieri in modo irrituale, potesse costituire condizione atta a prevenire i successivi (rituali) riconoscimenti). (Conf mass n 146046; (Conf mass n 151930; (Conf mass n 159932).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)