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Sez. U, Sentenza n. 387 del 01/06/2000 (Rv. 537095 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Prestazioni previdenziali dell'INPS a favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento pensionistico obbligatorio - Controversie instaurate anteriormente al 30 giugno 1998 - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Persistenza, pur in presenza dello "ius superveniens" costituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998 - Disposizione transitoria dell'art. 45 comma diciassettesimo dello stesso decreto - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537095-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Le controversie (come, nella specie, quella tra l'INPS ed un suo ex dipendente, attinente alla restituzione delle somme trattenute dallo stesso istituto sul trattamento pensionistico integrativo in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento di previdenza e di quiescenza del personale) aventi ad oggetto prestazioni previdenziali che l'INPS corrisponde al proprio personale a mezzo di apposito fondo ed in aggiunta al trattamento pensionistico, instaurate anteriormente alla data del 30 giugno 1998, restano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, pur a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, in quanto relativamente ad esse trova applicazione la disposizione transitoria dell'art. 45, comma 17, del citato decreto - che ha sottratto al trasferimento alla giurisdizione ordinaria delle controversie in materia di pubblico impiego quelle relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla predetta data - , trattandosi di controversie concernenti spettanze di natura sostanzialmente retributiva, che trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, svoltosi pacificamente in data anteriore al 30 giugno 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)