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Sez. U, Sentenza n. 2479 del 16/03/1994 (Rv. 485734 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Pensioni | Prestazioni previdenziali dell'I.N.P.S. a favore del proprio personale in aggiunta al trattamento pensionistico obbligatorio - Controversia relative - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Stato
decisa il 1994-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485734-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Pensioni

Le controversie che (come, nella specie, quella, fra l'I.N.P.S. ed un suo ex dipendente, in tema di "riliquidazione della pensione integrativa per assorbimento degli aumenti di perequazione della pensione obbligatoria") hanno per oggetto prestazioni previdenziali che l'I.N.P.S. corrisponde al proprio personale a mezzo di apposito fondo ed in aggiunta al trattamento pensionistico obbligatorio sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che esse non investono un rapporto previdenziale autonomo rispetto al rapporto di pubblico impiego, ma riguardano spettanze di natura essenzialmente retributiva che trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego e nelle obbligazioni che da esso conseguono a carico dell'Istituto nella qualità di datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)