diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4734 del 14/05/1994 (Rv. 486616 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Giudice competente | Competenza erariale - Inderogabilità - Questione relativa - Rilevabilità d'ufficio - Carattere ostativo della disciplina ex art. 428 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486616-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Giudice competente

Il carattere inderogabile della così detta competenza erariale, che è verificabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed opera anche nel rito speciale del lavoro, comporta che la questione di incompetenza, ai sensi degli artt. 25 cod. proc. civ. e 7 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, del giudice adito in sede di appello avverso una sentenza resa dal Pretore in funzione di giudice del lavoro può essere proposta o rilevata di ufficio in ogni momento del giudizio di gravame, senza alcuna necessità di proposizione di apposito motivo di impugnazione e senza che a ciò sia di ostacolo la disciplina dell'art. 428 cod. proc. civ., che oltre a riferirsi al procedimento di primo grado, è inapplicabile in considerazione dell'assoluta cogenza del foro dello stato e della sua rilevabilità in ogni stato e grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)