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Sez. L, Sentenza n. 457 del 16/01/1995 (Rv. 489704 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE | Controversia concernente prestazioni del Ministero dell'Interno in favore di un invalido civile - Foro erariale - Sussistenza - Proposizione dell'appello davanti a tribunale diverso da quello della sede dell'Avvocatura Generale dello Stato - Eccezione sollevata con ricorso per cassazione - Effetti.
Stato
decisa il 1995-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489704-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE

L'applicabilità anche nel rito del lavoro delle regole del foro erariale (artt. 25 cod. proc. civ. e 6 e 7 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 comporta che l'appello avverso la sentenza pretorile in controversia concernente prestazione del Ministero dell'Interno in favore di un invalido civile debba essere proposto al tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura Generale dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. L'incompetenza derivante dalla violazione di dette norme può essere eccepita in qualunque stato e grado ed è rilevabile anche d'ufficio; con la conseguenza che, ove essa sia stata dedotta con ricorso per cassazione, la Suprema Corte, deve cassare la pronuncia resa dal giudice di appello irritualmente adito, dichiarando la competenza del giudice che avrebbe dovuto essere adito secondo le regole del foro erariale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)