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Sez. 3, Sentenza n. 5174 del 10/06/1997 (Rv. 505073 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) | Inderogabilità - Conseguenze - Cause nei confronti della p.a. - Accordo delle parti sulla competenza - Inefficacia.
Stato
decisa il 1997-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505073-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)

L'adesione dell'attore all'indicazione del giudice territorialmente competente fatta dal convenuto comporta la cancellazione della causa dal ruolo solo in quanto la controversia non rientri fra quelle nelle quali a norma dell'art 28 cod. proc. civ la competenza per territorio è inderogabile. Pertanto quando sia convenuta in giudizio una Amministrazione dello Stato l'accordo sulla competenza intercorso tra i procuratori delle parti è improduttivo di effetti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)