Sez. L, Sentenza n. 2153 del 05/02/2004 (Rv. 569899 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Accertamento della comune intenzione dei contraenti - Necessità di utilizzare in primo luogo il criterio di interpretazione letterale del contratto - Sussistenza - Fattispecie in materia di necessità dell'autorizzazione a far uso del mezzo proprio per i portalettere.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE
Nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti al momento della conclusione del contratto, il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, restando escluso, ove esse indichino un contenuto sufficientemente preciso, che l'interprete possa ricercare un significato diverso da quello letterale in base ad altri criteri ermeneutici, il ricorso ai quali presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di un dipendente postale, con mansioni di portalettere, di condanna del datore di lavoro alla corresponsione della indennità di motomezzo, senza aver adeguatamente valutato, in relazione all'art. 75 del CCNL dei dipendenti postali, che utilizzando il criterio letterale di interpretazione del contratto emergeva che la possibilità di affidare al personale la conduzione di motoveicoli di proprietà dell'Ente, o di consentire l'utilizzo di mezzo proprio era subordinata ad autorizzazione da parte del datore di lavoro, autorizzazione nel caso di specie revocata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)