Sez. 3, Sentenza n. 10972 del 09/06/2004 (Rv. 573491 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Interpretazione del contratto - Valutazione di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Priorità del criterio di interpretazione letterale - Sussistenza - Fattispecie in tema di vendita di fondo rustico.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE
L'interpretazione del contratto, che consiste nell'accertamento della comune volontà dei contraenti, si risolve in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole di ermeneutica, all'interno delle quali il criterio di interpretazione letterale costituisce il criterio primario, mentre il ricorso agli altri presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente l'intenzione dei contraenti.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'atto oggetto della controversia fosse una vera e propria vendita di un fondo rustico, e di conseguenza che sussistesse una situazione legittimante l'esercizio del diritto di riscatto ex art. 8 l. 590 del 1965, anche se era stato previsto che il pagamento del prezzo avvenisse mediante accollo del residuo mutuo gravante sull'immobile, in quanto tale accollo rappresentava per l'alienante un risparmio di spesa, e quindi un vantaggio patrimoniale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1498, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)