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Sez. 2, Sentenza n. 12490 del 26/08/2002 (Rv. 557078 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Tariffa approvata con D.M. n. 585 del 1994 prevedente l'attività arbitrale tra le attività stragiudiziali rese dagli avvocati - Controversie di valore superiore a lire cinquanta milioni - Onorari - Liquidazione - Criteri.
Stato
decisa il 2002-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557078-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

Il decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585, che ha inserito tra le prestazioni stragiudiziali rese dagli avvocati anche l'attività arbitrale, prevedendo, al punto 9) della tabella, onorari da un minimo di tre ad un massimo di otto milioni di lire per controversie del valore fino a lire cinquanta milioni e onorari via via superiori determinati dal maggior valore delle stesse, va interpretato nel senso che, per le controversie di valore superiore a lire cinquanta milioni, gli onorari previsti in relazione a cause non eccedenti tale valore debbano comunque essere corrisposti, costituendo essi la base minima di liquidazione, e debba poi essere aggiunto il solo importo previsto, entro il limite minimo e massimo, per lo scaglione corrispondente al valore della causa, dovendosi perciò escludere che l'onorario aggiuntivo possa essere applicato, più di una volta, in relazione a scaglioni inferiori intermedi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)