Sez. 3, Sentenza n. 2071 del 20/02/1993 (Rv. 481013 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Patti contrari alla legge | Ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dal conduttore al locatore - Termini di decadenza ex art. 79 legge n. 392 del 1978 - Decorrenza - Trasferimento altrove dell'abitazione del conduttore ed invito al locatore di ricevere la consegna dell'immobile - Inefficacia.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Patti contrari alla legge
Il termine di decadenza dall'azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dal conduttore al locatore, previsto dall' art. 79 della legge 27 luglio 1978 n. 392, decorre dalla data della riconsegna dell'immobile, la quale, richiedendo che all'attività del conduttore di effettiva immissione della cosa nella sfera di concreta disponibilità del locatore faccia riscontro la cooperazione di quest'ultimo nel ricevere la consegna, si concreta in un facere indivisibile e non può, pertanto, identificarsi in atti antecedenti o preparatori del conduttore, quale il trasferimento altrove della propria abitazione e l'invito al locatore di ricevere la consegna dell'immobile, che, di per sè, non realizzano la effettiva restituzione materiale e giuridica del bene senza la consegna delle chiavi o la sua incondizionata messa a disposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)