Sez. 3, Sentenza n. 11185 del 27/10/1995 (Rv. 494411 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE | Ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dal conduttore - Esercizio dell' azione - Termine semestrale - Decorrenza.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE
Il termine semestrale per l'azione di ripetizione di somme indebitamente corrisposte dal conduttore, previsto dall'art. 79 della legge 27 luglio 1978 n. 392, decorre dalla materiale riconsegna, coincidente con la data in cui l'immobile viene posto nella effettiva disponibilità del locatore, e non dalla cessazione del rapporto giuridico intercorrente tra le parti.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)