Sez. 1, Sentenza n. 10782 del 04/11/1997 (Rv. 509447 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI | Termine breve - Decorrenza - Dalla notificazione ad istanza di parte - Necessità - Comunicazione integrale della sentenza o notificazione della stessa da parte della cancelleria - Rilevanza - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI
Nelle cause di opposizione allo stato passivo, i termini di impugnazione, anche dopo l'intervento ablativo della Corte Costituzionale (sent. 152 del 1980)sono ancora quelli ridotti, previsti dall'art. 99 della Legge Fall.. La "vacatio legis" è stata, infatti, colmata dall'elaborazione giurisprudenziale seguita alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, e costituiscono ormai principio acquisito sia il fatto che si applichino gli artt. 326 e 327 cod. proc. civ. (e ciò in virtù del carattere di "lex generalis" del codice di rito rispetto al procedimento di opposizione allo stato passivo) e sia il fatto che - pertanto - il termine abbreviato previsto dall'art. 99 cit. decorra dalla notificazione della sentenza. In una tale prospettiva la comunicazione, ad opera della cancelleria, alle parti costituite, della pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 133 cod. proc. civ., anche se effettuata in forma integrale e mediante notificazione, non può incidere sulla decorrenza del termine previsto dall'art. 326 cod. proc. civ., perché la notificazione idonea - a questo fine - è solo quella fatta ad istanza di parte (art. 285 cod. proc. civ.), la quale soltanto ha la capacità di esprimere la volontà di porre fine al processo mettendo in moto i termini per l'impugnazione, sia nei confronti del notificato, sia nei confronti dello stesso notificante
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)