Sez. 1, Sentenza n. 1931 del 25/07/1967 (Rv. 328881 - 01)
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA DI AGIRE E DI CONTRARRE OBBLIGAZIONI - INCAPACITA NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - IN GENERE - NEGOZI GIURIDICI BILATERALI - ANNULLAMENTO - PREGIUDIZIO DELL'INCAPACE.*
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA DI AGIRE E DI CONTRARRE OBBLIGAZIONI - INCAPACITA NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - IN GENERE - NEGOZI GIURIDICI BILATERALI - ANNULLAMENTO - PREGIUDIZIO DELL'INCAPACE.*
Ai fini dell'annullamento dei negozi bilaterali posti in essere da persona incapace di intendere e di volere non si richiede necessariamente la dimostrazione che un grave pregiudizio sia derivato o possa derivare alla persona non sana di mente. Il pregiudizio dell'incapace non costituisce un elemento autonomo ed a se stante dell'esame, sibbene un elemento accessorio o meglio un indizio rivelatore del requisito essenziale della mala fede dell'altro contraente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 1425
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)