diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1931 del 25/07/1967 (Rv. 328881 - 01)

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA DI AGIRE E DI CONTRARRE OBBLIGAZIONI - INCAPACITA NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - IN GENERE - NEGOZI GIURIDICI BILATERALI - ANNULLAMENTO - PREGIUDIZIO DELL'INCAPACE.*
Stato
decisa il 1967-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328881-01

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA DI AGIRE E DI CONTRARRE OBBLIGAZIONI - INCAPACITA NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - IN GENERE - NEGOZI GIURIDICI BILATERALI - ANNULLAMENTO - PREGIUDIZIO DELL'INCAPACE.*

Ai fini dell'annullamento dei negozi bilaterali posti in essere da persona incapace di intendere e di volere non si richiede necessariamente la dimostrazione che un grave pregiudizio sia derivato o possa derivare alla persona non sana di mente. Il pregiudizio dell'incapace non costituisce un elemento autonomo ed a se stante dell'esame, sibbene un elemento accessorio o meglio un indizio rivelatore del requisito essenziale della mala fede dell'altro contraente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 1425

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)