Sez. 2, Sentenza n. 8783 del 26/11/1987 (Rv. 456168 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - CONTRATTI IN GENERE - ANNULLABILITÀ - CONDIZIONI - GRAVE PREGIUDIZIO PER L'INCAPACE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - CONTRATTI IN GENERE - ANNULLABILITÀ - CONDIZIONI - GRAVE PREGIUDIZIO PER L'INCAPACE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Per l'annullamento dei contratti - ai sensi dell'art. 428 cod. civ. - si richiede unicamente la malafede dell'altro contraente (che consiste nella consapevolezza delle altrui menomazioni nella sfera intellettiva o volitiva), rispetto alla quale il grave pregiudizio dell'incapace, che può essere anche di carattere non patrimoniale, si pone come uno dei possibili elementi rivelatori, insieme alla natura ed oggetto del contratto nonché a qualsiasi altro elemento all'uopo utilizzabile come espressione inequivoca di una grave menomazione delle facoltà intellettive o volitive dell'altra parte contraente. (Conf 112/82, mass n 417795; (Conf 5723/78, mass n 395513; (Conf 1931/67, mass n 328881).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)