Sez. 3, Sentenza n. 1940 del 17/02/1993 (Rv. 480959 - 01)
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione | Terreno destinato ad utilizzazione edilizia industriale o turistica - Esclusione del diritto di prelazione ex art. 8 secondo comma della legge n. 590 del 1965 - Ambito di applicazione.
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione
Il secondo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, che esclude il diritto di prelazione previsto dal primo comma dello stesso articolo nel caso in cui il terreno, in base ai piani regolatori, anche se non ancora approvati, sia destinato ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica, si riferisce a qualsiasi provvedimento della pubblica amministrazione concretamente idoneo ad imporre al terreno una destinazione di utilizzazione edilizia, industriale o turistica e non si applica, quindi, in caso di atti meramente preparatori o solo programmatici e di provvedimenti legislativi che, come l'art. 85 della legge Regione Piemonte del 5 dicembre 1977 n. 56, fissano criteri ai quali i comuni debbono attenersi nel rilascio delle concessioni edilizie fino all'approvazione degli strumenti urbanistici, senza alcuna concreta determinazione di zone o frazionamento del territorio dei singoli comuni e senza effetti vincolanti nella destinazione delle singole zone.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge Reg. Piemonte 05/12/1977 num. 56 art. 85
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)