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Sez. 3, Sentenza n. 6161 del 20/06/1998 (Rv. 516632 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Inclusione del fondo in zona a destinazione "urbano - edilizia" - Soggezione a prelazione - Esclusione - Piano attuativo di zona - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516632-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In tema di prelazione agraria, avuto riguardo al disposto dell'art. 8, comma secondo, della legge 26 maggio 1965, n. 590, che dichiara non soggetti a prelazione i trasferimenti di fondi ricompresi in zone che gli strumenti urbanistici destinano ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica, deve considerarsi priva di rilievo la circostanza che il comune abbia formato il piano attuativo di zona, poiché è sufficiente, ai fini della sussistenza della deroga, che lo strumento urbanistico abbia impresso al terreno una destinazione "urbano - edilizia", ancorché non sia stato adottato un piano attuativo al quale lo strumento stesso subordini lo "ius aedificandi".

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)