Sez. 3, Sentenza n. 6161 del 20/06/1998 (Rv. 516632 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Inclusione del fondo in zona a destinazione "urbano - edilizia" - Soggezione a prelazione - Esclusione - Piano attuativo di zona - Necessità - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
In tema di prelazione agraria, avuto riguardo al disposto dell'art. 8, comma secondo, della legge 26 maggio 1965, n. 590, che dichiara non soggetti a prelazione i trasferimenti di fondi ricompresi in zone che gli strumenti urbanistici destinano ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica, deve considerarsi priva di rilievo la circostanza che il comune abbia formato il piano attuativo di zona, poiché è sufficiente, ai fini della sussistenza della deroga, che lo strumento urbanistico abbia impresso al terreno una destinazione "urbano - edilizia", ancorché non sia stato adottato un piano attuativo al quale lo strumento stesso subordini lo "ius aedificandi".
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)