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Sez. L, Sentenza n. 27600 del 29/12/2006 (Rv. 594046 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI DI SCUOLE SECONDARIE - IN GENERE | Reclutamento - Inserimento nella graduatoria permanente - Articolazione della graduatoria in fasce - Fondamento - Quota di riserva in favore dei disabili - Operatività nell'ambito delle singole fasce - Rilevanza - Diritto all'assunzione con priorità assoluta - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594046-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI DI SCUOLE SECONDARIE - IN GENERE

In tema di assunzione in ruolo del personale docente della scuola, con la trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatoria permanente si realizza una forma di coordinamento fra la permanente utilizzabilità, nel tempo, della lista dei possibili aspiranti e il diverso momento nel quale ciascun aspirante ha acquisito il diritto ad una futura eventuale assunzione. La distinzione è sottolineata nel testo unico delle disposizioni in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado (art. 401, comma 2, d.lgs. n. 297 del 1994, come modificato dalla legge n. 124 del 1999) - ove si prevede la periodica integrazione della graduatoria con l'inserimento dei vincitori dell'ultimo concorso e l'aggiornamento contestuale delle posizioni dei vincitori in epoca precedente, ivi già compresi, non potendo avvenire l'inserimento dei nuovi vincitori con il superamento o lo scavalcamento di questi -, cui ha dato attuazione il d.m. n. 146 del 2000, recante la previsione che l'inclusione avvenga in coda alle graduatorie di base, integrate e aggiornate e l'articolazione della graduatoria in fasce. Conseguentemente, la quota di riserva in favore dei disabili opera nell'ambito delle singole fasce e il diritto di priorità nell'assunzione, in favore del docente disabile, non può che riguardare la graduatoria concorsuale della quale sia risultato vincitore, con il temperamento di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 68 del 1999, non sussistendo alcuna priorità nei riguardi dei concorrenti collocati, in epoca anteriore, in posizione utile. Né rileva, in senso contrario, che l'unificazione in una graduatoria permanente concerne graduatorie di soggetti abilitati, giacché con il diritto ad essere assunti, con priorità, nei confronti dei soggetti collocati in posizione migliore, a prescindere dalla tornata concorsuale, si acquisirebbe un diritto non diversamente conseguibile con le graduatorie separate e con l'assunzione in base al criterio di priorità temporale; né nella legge è dato desumere che la posizione di priorità vada oltre i limiti della selezione incidendo sui risultati delle precedenti; né un diritto di assunzione con priorità poteva essere attribuito da norme di rango regolamentare, onde queste ultime, in conformità alle disposizioni di legge, hanno provveduto a ribadire, con il sistema delle fasce, la sostanziale autonomia di ciascuna delle selezioni in base alle quali si è provveduto all'inserzione degli interessati nella graduatoria permanente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, in applicazione dei principi enunciati in massima, aveva respinto la domanda di un docente di scuola media superiore, invalido all'80 per cento, inserito nella graduatoria permanente provinciale e non risultato utilmente collocato all'interno delle fasce, volta al riconoscimento della qualità di riservatario e del conseguente diritto alla costituzione del rapporto di lavoro. La S.C. ha respinto le censure avverso la sentenza impugnata, articolate deducendo l'illegittimità dell'articolazione della graduatoria in fasce in quanto confliggente con l'obbligo legale di copertura dei posti dei riservatari oltrechè con il diritto del disabile all'assunzione senza concorrenza con soggetti non disabili, infine per violazione dell'ordine gerarchico delle fonti normative, per non esser prevista, dalla legge n. 124 del 1999, l'articolazione delle graduatorie in fasce).

Riferimenti normativi: Legge 12/03/1999 num. 68 CORTE COST., Legge 03/05/1999 num. 124 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 399, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 401, Decr. Minist. Pubblica Istruzione 27/03/2000 num. 123, Decr. Minist. Pubblica Istruzione 18/05/2000 num. 146

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)