Sez. U, Ordinanza n. 561 del 14/01/2009 (Rv. 606427 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico contrattualizzato - Incarico annuale di presidenza presso un'istituzione scolastica - Domanda proposta da un docente riservista - Natura giuridica - Incarico temporaneo - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La domanda di un docente relativa al conferimento dell'incarico annuale di presidenza presso un'istituzione scolastica, (nella specie avanzata chiedendo l' applicazione delle quote di riserva previste per l'assunzione obbligatoria in favore degli invalidi), non è diretta alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, né all'attribuzione di una qualifica superiore appartenente ad area diversa da quella di provenienza, ma ha ad oggetto solo l'assegnazione di un incarico temporaneo, esaurito il quale il docente è destinato ad essere restituito alle mansioni di origine, sicché la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non assumendo rilievo, peraltro, l'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale (sent. n. 190 del 2006) della norma concernente le quote di riserva per i suddetti incarichi, la quale attiene al merito e non alla giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Legge 12/03/1999 num. 68 CORTE COST., Legge 27/07/2004 num. 186 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 28/05/2004 num. 136 art. 8 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)