Sez. 5, Sentenza n. 3701 del 04/10/2011 Ud. (dep. 30/01/2012) Rv. 252942 - 01
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CORTE DI ASSISE | Mutamento della persona di un singolo giudice togato - Prosecuzione del giudizio con i giudici popolari nominati per la precedente sessione - Nullità ex art. 525, comma secondo, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CORTE DI ASSISE
Non sussiste la nullità di cui all'art. 525, comma secondo, cod. proc. pen., qualora si verifichi il mutamento della persona di un singolo giudice togato nel Collegio, nella specie della Corte d'assise d'appello e la prosecuzione del giudizio con i giudici popolari nominati per la precedente sessione, in quanto, pur in presenza della sostituzione della persona fisica di un singolo giudice con altro magistrato dello stesso ufficio, designato nel rispetto delle norme di ordinamento giudiziario, l'organo chiamato a decidere resta immutato e rimane, pertanto, ferma la composizione originaria del Collegio, anche se nel frattempo sia scaduta la sessione, atteso che - ai sensi dell'art. 7 della legge n. 287 del 1951, modificato dall'art. 33 d.P.R. n. 449 del 1988 - i dibattimenti devono essere conclusi dallo stesso collegio costituito nel corso della sessione in cui sono iniziati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)