Sez. 1, Sentenza n. 4824 del 18/04/1997 Ud. (dep. 22/05/1997) Rv. 207588 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - EFFETTI | Astensione di un componente del collegio giudicante verificatasi nel corso del processo - Sostituzione di detto componente - Inefficacia degli atti precedentemente compiuti - Esclusione - Ragioni - Applicabilità del principio anche ai collegi di Corte d'Assise - Sussistenza - Ragioni.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - EFFETTI
In tema di capacità del giudice - a differenza della rimessione il cui accoglimento comporta lo spostamento del processo in altro ufficio giudiziario - l'astensione o la ricusazione riguardano la sola persona del giudice, la cui sostituzione non comporta la inefficacia degli atti precedentemente compiuti, in quanto ai sensi dell'art. 42 comma secondo cod. proc. pen. è prevista in modo specifico la possibilità di stabilire con lo stesso provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione quali atti del processo conservano efficacia. Ne consegue che, qualora nel corso del processo si sia verificata la dichiarazione di astensione o di ricusazione di uno dei componenti del collegio giudicante, il giudice chiamato a giudicare resta sempre lo stesso anche se, trattandosi di organo collegiale, viene sostituita la persona fisica del giudice astenuto o ricusato da altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi dell'ordinamento giudiziario. Trattasi di principio applicabile anche ai collegi di Corte di Assise, per cui, qualora debba essere sostituito un giudice astenuto o ricusato, rimane ferma la composizione originaria del collegio, dovendosi provvedere solo alla sostituzione del componente ricusato o astenuto, anche se nel frattempo sia scaduta la sessione, atteso che - ai sensi dell'art. 7 della legge 10 aprile 1951 n. 287 modificato dall'art. 33 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449 - i dibattimenti vengono conclusi dallo stesso collegio anche dopo la scadenza della sessione nel corso della quale sono stati iniziati. (Nella fattispecie, la Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha escluso la nullità, riguardante la capacità del giudice di cui all'art. 178 cod. proc. pen., della sentenza della Corte di Assise che aveva emesso la decisione dopo la scadenza della sessione, in una composizione diversa da quella originaria in quanto nel frattempo era stato sostituito il Presidente in accoglimento della sua dichiarazione di astensione).
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 449 art. 33, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 42, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)