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Sez. 2, Sentenza n. 4646 del 16/07/1981 (Rv. 415346 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - INNOVAZIONI VIETATE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - SOSTITUZIONE DI ASCENSORI USURATI E NON PIU FUNZIONANTI CON ASCENSORI NUOVI - INNOVAZIONE VIETATA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415346-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - INNOVAZIONI VIETATE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - SOSTITUZIONE DI ASCENSORI USURATI E NON PIU FUNZIONANTI CON ASCENSORI NUOVI - INNOVAZIONE VIETATA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Perche sussista l'innovazione di cui all'art 1120 cod civ occorre che le modificazioni apportate alle cose comuni, nell'ambito della proprieta condominiale, siano di tale entita, sotto il profilo qualitativo e quantitativo da incidere sulla sostanza della cosa comune, alterandone la precedente destinazione. Pertanto, la sostituzione di ascensori usurati e non piu agibili, con ascensori nuovi, anche se di tipo e di marca diversi, non costituisce innovazione perche le cose comuni, oggetto delle modifiche, in vano - ascensore con le strutture ed i locali annessi, non subiscono alcuna sostanziale modifica e conservano la loro destinazione al servizio ascensore, anche se vengono apportate modifiche alla loro conformazione e perche l'edificio, nel suo complesso, con la sostituzione degli ascensori, non subisce alcun sostanziale mutamento ma conserva un servizio del quale e gia dotato, a meno che l'entita e la qualita delle modifiche introdotte sia tale da involgere un sostanziale mutamento del servizio e mutamenti di destinazione di parti comuni dell'edificio. (V 2696/75, mass n 376676).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)