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Sez. 2, Sentenza n. 2846 del 07/05/1982 (Rv. 420728 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420728-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE - NOZIONE.*

In materia di condominio devono intendersi per innovazioni della cosa comune, ai sensi dell'art. 1120 cod. civ., le modificazioni materiali di essa che ne importino l'alterazione della entità sostanziale o il mutamento della sua originaria destinazione. Pertanto, non costituiscono innovazioni e non richiedono la preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale le modificazioni delle cose comuni dirette a potenziare o a rendere più comodo il godimento della medesima, che ne lascino tuttavia immutata la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare l'equilibrio tra i concorrenti interessi dei condomini. (V 4646/81, mass n 415346; (V 5843/80, mass n 409657; (V 2676/80, mass n 406449; (V 1111/80, mass n 404590; (V 4592/78, mass n 394265; (V 3405/78, mass n 392849; (V 2945/74, mass n 371391; (V 2180/74, mass n 370537).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)