Sez. 2, Ordinanza n. 6700 del 13/03/2024 (Rv. 670497-01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Compensazione impropria - Operatività - Presupposti - Mera allegazione dei fatti da cui risulta il controcredito - Rilevabilità d’ufficio - Sussistenza - Riserva di far valere il controcredito in un altro giudizio o pendenza di un altro giudizio per il controcredito - Irrilevanza - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE
In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo
accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo e senza che rilievi la riserva della parte di esercitare il controcredito in altro giudizio o la pendenza di esso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha operato la compensazione atecnica tra il compenso spettante agli arbitri di un lodo dichiarato invalido e il risarcimento danni richiesto nei loro confronti da una delle parti del lodo per il pregiudizio subito).
Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)