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Sez. 2, Ordinanza n. 2752 del 07/02/2026 (Rv. 677432-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Domanda di pagamento del corrispettivo contrattuale - Domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento - Compensazione d’ufficio dei crediti accertati - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677432-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE

L'accoglimento nel medesimo giudizio della domanda di pagamento del corrispettivo pattuito e di quella riconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento giustifica la compensazione d'ufficio dei rispettivi crediti, in quanto relativi allo stesso rapporto negoziale.

Cod. Civ. art. 1241, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)