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Sez. 1, Ordinanza n. 1986 del 13/10/1970 Cc. (dep. 31/10/1970) Rv. 115587 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - INTERVENTO DELL'INTERESSATO - MANCATA COMPARIZIONE - APPLICABILITA DEGLI ARTT 497 E 498 COD PROC PEN.*
Stato
decisa il 1970-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115587-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - INTERVENTO DELL'INTERESSATO - MANCATA COMPARIZIONE - APPLICABILITA DEGLI ARTT 497 E 498 COD PROC PEN.*

Nel procedimento giurisdizionale per l'applicazione di misure di prevenzione, ai fini di una valida Costituzione del rapporto processuale dev'essere garantito l'intervento dell'interessato il quale, oltre a poter presentare memorie e a dover essere assistito da un difensore, ha diritto alla notifica dell'invito a comparire che equivale al decreto di citazione del procedimento di cognizione. Ne consegue che ove l'interessato, regolarmente invitato a comparire, non si presenti, ma adduca di trovarsi nella impossibilita assoluta a comparire per legittimo impedimento, il giudice ha l'Obbligo di valutare tale impedimento e di dichiarare se lo ritenga giustificato o meno, rinviando il dibattimento ai sensi dell'art 497 comma primo cod proc pen nel primo caso, ovvero procedendo oltre in contumacia del prevenuto ai sensi dell'art 498 comma primo cod proc pen, nel secondo caso. (Conf 109582, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)