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Sez. 1, Sentenza n. 1780 del 17/04/1986 Cc. (dep. 13/05/1986) Rv. 172689 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - NATURA GIURISDIZIONALE - EFFETTO SULLA COMPARIZIONE DELL'INTERESSATO - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - OBBLIGO DEL GIUDICE PRIMA DELLA DELIBERAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172689-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - NATURA GIURISDIZIONALE - EFFETTO SULLA COMPARIZIONE DELL'INTERESSATO - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - OBBLIGO DEL GIUDICE PRIMA DELLA DELIBERAZIONE.*

La natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione importa che l'interessato deve essere invitato a comparire all'udienza in camera di consiglio, nella quale si discuterà della misura proposta, per cui la comunicazione dell'avviso di fissazione della udienza costituisce un presupposto processuale, quale elemento necessario per l'instaurazione di un valido rapporto processuale. Ne consegue che, ove l'interessato prospetti la esistenza di un impedimento a presenziare, il giudice non può decidere in ordine all'applicazione della misura di prevenzione senza prima provvedere in merito alla legittimità o meno dell'impedimento, sussistendo, altrimenti, la violazione dell'art. 185 n. 3 cod. proc. pen.. (V mass n 109582; (V mass n 115587; (V mass n 124684).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)