Sez. 1, Ordinanza n. 1308 del 16/10/1968 Cc. (dep. 30/11/1968) Rv. 109582 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE -PROCEDIMENTO - MANCATA COMPARIZIONE DEL DIFFIDATO -SUSSISTENZA DI UN LEGITTIMO IMPEDIMENTO -APPLICAZIONE ANALOGICA DELL'ART 497 COD PROC PEN.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE -PROCEDIMENTO - MANCATA COMPARIZIONE DEL DIFFIDATO -SUSSISTENZA DI UN LEGITTIMO IMPEDIMENTO -APPLICAZIONE ANALOGICA DELL'ART 497 COD PROC PEN.*
Malgrado l'assenza di specifiche Disposizioni al riguardo, anche nel procedimento di prevenzione la documentata impossibilita del diffidato a comparire dinanzi al tribunale non consente che siano presi a suo carico i provvedimenti previsti dall'art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423. Pertanto, ove l'impedimento sia ritenuto giustificato, il procedimento dovra essere rinviato, in analogia con quanto e disposto dall'art.497 cod.proc.pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)