Sez. 3, Sentenza n. 4598 del 16/07/1986 (Rv. 447323 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - SANATORIA - TERMINE ASSEGNATO AL CONDUTTORE DAL GIUDICE EX ART. 55, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - CARATTERE PERENTORIO - SCADENZA - CONSEGUENZE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - SANATORIA - TERMINE ASSEGNATO AL CONDUTTORE DAL GIUDICE EX ART. 55, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - CARATTERE PERENTORIO - SCADENZA - CONSEGUENZE.*
In tema di sanatoria della morosità, da parte del conduttore, nel termine all'uopo assegnatogli dal giudice ai sensi del secondo comma dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978, dal correlato disposto dell'ultimo comma della stessa norma - per il quale l'osservanza del termine esclude la risoluzione del contratto - e del secondo comma del successivo art. 456 che collega (sia pure al fine di determinare la data dell'esecuzione) al mancato pagamento nel termine assegnato il provvedimento di rilascio, emerge che al suddetto termine è stato conferito - in modo espresso e specifico - il carattere della perentorietà, con la conseguenza, in caso di inosservanza di esso, della decadenza dalla relativa sanatoria e della irrilevanza, ai fini della conservazione del contratto di locazione, di un adempimento effettuato dopo la scadenza del termine stesso.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)