Sez. 4, Sentenza n. 46037 del 15/10/2003 Ud. (dep. 28/11/2003) Rv. 227059 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Differenza - Prevalenza del domicilio eletto su quello dichiarato - Sussistenza - Fondamento.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE
In tema di notificazione, poiché l'elezione di domicilio consiste in una scelta negoziale (e, dunque, in una manifestazione di volontà), mentre la dichiarazione è atto meramente ricognitivo del domicilio reale, la prima, in mancanza di sua espressa revoca, prevale sulla seconda, anche se quest'ultima è posteriore. Invero, con la elezione, non si indica solo il luogo nel quale eseguire le notifiche, ma anche la persona presso la quale le stesse devono essere effettuate, in forza di un rapporto fiduciario con il domiciliatario, cui egli si affida per la ricezione e la tempestiva comunicazione degli atti notificatigli.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 162, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 164
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)