Sez. 2, Sentenza n. 12957 del 29/09/2000 (Rv. 540631 - 01)
CIMITERI - SEPOLCRO (DIRITTO DI) | "Iure successionis e iure sanguinis" - Differenze - Accertamento del giudice di merito - Criteri - Volontà del fondatore al momento della fondazione - Presunzione di destinazione "sibi familaeque suae" - Condizioni - Caratteri del diritto "iure sanguinis" - Acquisto ed estinzione.
CIMITERI - SEPOLCRO (DIRITTO DI)
Per distinguere lo "jus sepulchri iure sanguinis" da quello "iure successionis" occorre interpretare la volontà del fondatore del sepolcro al momento della fondazione, essendo indifferenti le successive vicende della proprietà dell'edificio nella sua materialità e, in difetto di disposizione contraria, ritenere la volontà di destinazione del sepolcro "sibi familaeque suae". Accertato dal giudice di merito questo carattere, il familiare acquista, "iure proprio", il diritto al sepolcro, imprescrittibile ed irrinunciabile, fin dal momento della nascita e non può trasmetterlo né per atto "inter vivos", né "mortis causa". Quindi si costituisce tra i contitolari una particolare forma di comunione, destinata a durare sino al venir meno degli aventi diritto, dopo di che lo "jus sepulchri" si trasforma da familiare in ereditario.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1942 num. 1880, DPR 21/10/1975 num. 803, DPR 10/09/1990 num. 285 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)